«Allagamenti causati dalle rotaie del tram» Comune condannato

GUIZZA. Negozio allagato a ogni pioggia abbondante, anche se non di carattere eccezionale. Con danni inevitabili ai prodotti destinati al commercio custoditi nelle Pelletterie Bertipaglia. Di chi è la colpa? Dei lavori realizzati da Comune di Padova e Acegas Aps spa (ora confluita nel gruppo bolognese Hera)lungo l’assetto stradale antistante, in via Guizza 45 e 47. Ecco perché il giudice di Padova, Federica Bonazza, ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Fabio Bolzonello (in nome e per conto delle Pelletterie Bertipaglia), condannando in solido tanto l’ente locale quanto la società a pagare un risarcimento di 12.884 euro oltre a rivalutazione e interessi, spese legali e spese destinate ad accertamenti tecnici, per un totale di circa 30 mila euro. Nel luglio 2009 il negozio Bertipaglia della Guizza viene allagato dopo una pioggia. Gravi i danni agli arredi, anche nell’area del magazzino, alla porta d’ingresso e a buona parte della merce custodita nel negozio e nel magazzino (un centinaio di borse, una cinquantina di portafogli e una trentina di cinture). Le cause? «La vetustà e la scarsa manutenzione delle condotte fognarie del quartiere ben ultracinquantennali , dall’argine del Bassanello a piazzale Cuoco» come «le modifiche di quota della strada e del marciapiede effettuate per la posa delle rotaie del tram con il conseguente mancato deflusso dell’acqua» si legge nel ricorso presentato dall’avvocato Bolzonello. Il 30 settembre viene avviata la causa in base all’articolo 2051 del codice civile che prevede la responsabilità del danno cagionato dalle cose in custodia, salvo che si provi il caso fortuito. Nella sentenza il giudice scrive: «Per andare esente da tale responsabilità, il Comune avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria attraverso la dimostrazione dell’esistenza del caso fortuito, prova che non è stata raggiunta». Sempre il giudice cita la consulenza tecnica affidata all’ingegnere Enrico De Nadai, secondo il quale «la presenza di un marciapiede più basso rispetto alla quota del centro strada favorisce il convogliamento dell’acqua piovana verso l’interno del negozio. L’attuale impianto di raccolta delle acque meteoriche» continua l’esperto super partes, «risulta insufficiente ad assolvere la sua funzione in caso di piogge abbondanti benché prive del carattere di eccezionalità». Con riferimento agli impianti fognari o di smaltimento delle acque meteoriche, il giudice rileva che «è invalso il principio per cui essi rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico». Ente che «come custode risponde ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile dei danni collegati alla “cosa” (ovvero la strada di cui è proprietario).... Con riguardo ai danni subiti da un immobile in seguito a inondazione per mancato tempestivo adeguamento della rete fognaria comunale, è stata individuata la responsabilità del Comune a carico del quale è posta l’attività di costruzione e gestione delle fognature». Responsabilità indiscutibile quando risulti che, nonostante sia stata informata di analoghi “incidenti” già accaduti, «l’amministrazione non abbia provveduto all’adeguamento della rete fognaria». È stata riconosciuta pure la responsabilità solidale di Acegas Aps spa «quale società avente in gestione le opere per conto del Comune su quel tratto di strada». Il Comune aveva sollecitato la copertura di Milano Assicurazioni in virtù di una polizza stipulata. Copertura contestata dalla compagnia che ha rispedito al mittente (cioè al Comune) l’onere del pagamento dei danni. E così è stato deciso dal giudice visto che «l’incidente non è stato cagionato direttamente da rotture ma dall’inadeguatezza dell’impianto come accertato dalla perizia». Un’evenienza esclusa dalla garanzia assicurativa sottoscritta fra le parti.
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