Cantiere occupato, atto illegittimo
Un contenzioso tra due ditte sul saldo dei lavori è finito in tribunale

TRIBUNALE DI PADOVA Ha deciso sulla causa
ALBIGNASEGO.
Un contenzioso sul saldo dell'ultimo stato avanzamento dei lavori. E la ditta che aveva ottenuto l'appalto per la costruzione di due palazzine in via Modigliani, la Fas Costruzioni srl, decide di «occupare» il cantiere e non consegnare gli immobili alla appaltante Modigliani sas di Antonio Milanetto. Atto illegittimo per il tribunale.
Tribunale che ha accolto il ricorso proposto da Modigliani sas, assistita dall'avvocato Riccardo Bonsignore Zanghi. È nel giugno del 2008 quando l'impresa di Milanetto, consigliere comunale per il Pdl, affida a Fas l'incarico di realizzare degli immobili nell'area fabbricabile di sua proprietà. Tuttavia, verso la fine dell'operazione, emergono dei dissidi in merito all'ultimo stato di avanzamento lavori (Sal). Tutti gli altri, infatti, vengono regolarmente pagati, mentre per quanto riguarda il decimo non c'è accordo sul saldo di oltre 232 mila euro. Tanto che scatta anche un decreto ingiuntivo. Così Modigliani provvede alla risoluzione del contratto con Fas, contestando anche la realizzazione di opere non previste nel capitolato. E Fas, che fa? Nell'estate 2010 occupa il cantiere, mentre alcuni lavoratori dell'impresa protestano per non aver incassato gli stipendi. Inutile da parte di Modigliani una qualsiasi richiesta di restituzione. Con un'ordinanza del maggio scorso, il giudice respinge la domanda, alla quale Fas aveva replicato sostenendo di avere un dovere di custodia del cantiere. Nuovo ricorso da parte di Modigliani al tribunale collegiale formato dai giudici Bellavitis, Lanteri e Rubbis. E stavolta l'impresa proprietaria ottiene ragione: «Il diritto di ritenzione... essendo un mezzo di autotutela di natura eccezionale... non può essere esercitato dall'appaltatore rispetto alle opere da lui costruite sul suolo del committente» si legge nel provvedimento del tribunale. E ancora: «Nel caso di specie non può ritenersi conforme a buona fede, e proporzionato al mancato spontaneo pagamento dell'importo dell'ultimo Sal, il trattenimento da parte dell'appaltatrice (la Fas)... del cantiere e delle opere realizzate. La ritenzione del cantiere esercitata dall'appaltatrice per avere il saldo delle spettanze è illegittima in base a legge e contratto».
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