Centro Oic a Caorle la vedova Ferro non deve coprire le perdite

PADOVA. «Nessun obbligo di contribuzione da parte del professor Ferro nei confronti di Sviluppo 25 Srl è mai stato non solo assunto in via diretta ma nemmeno previsto in via indiretta, mancando negli atti di causa il benché minimo elemento che consenta di collegare... la posizione del defunto (Ferro) a quella della citata società».
Traduzione: la vedova del professor Angelo Ferro, Sergia Iessi, non dovrà versare un euro a Sviluppo 25 Srl e al nipote-ingegnere Giacomo Cavagnis (oltreché alla sua impresa, Cavagnis Costruzioni Srl) nell’ambito di una lite esplosa, come spesso accade, dopo la morte del professore-imprenditore padovano, per anni alla guida dell’Oic (Opera Immacolata Concezione) e fautore di tante iniziative benefiche nate dalla sua solida fede. Una morte avvenuta il 13 marzo 2016.
Le due società e il professionista avevano portato in tribunale la signora Iessi (zia acquisita di Giacomo Cavagnis), reclamando 2.084.144,30 euro per coprire le perdite dell’operazione immobiliare relativa alla realizzazione di un centro di riabilitazione per anziani non autosufficienti a Caorle, nel Veneziano. Operazione ispirata dal professor Ferro, economista-docente universitario, al vertice di gruppi editoriali come Rcs-Corriere della Sera, di istituti bancari e dell’Associazione industriali e, ancora, una carica diplomatica da un Paese straniero (era console onorario dell’Uruguay).
La pronuncia, firmata dal giudice Guido Marzella, ha accolto in pieno la difesa della vedova tutelata dal professor Mario Bertolissi, legato da profonda amicizia con Angelo Ferro. Giudice che ha fondato la decisione sull’interpretazione di un accordo stipulato il 21 gennaio 2013 tra il professor Ferro e il nipote.
Di più: respingendo la richiesta di Sviluppo 25 (legali Antonio Lovisetto e Stefano Queirolo, nonché sostenuta sia dall’impresa di costruzioni che dall’ingegner Cavagnis in prima persona), il giudice ha condannato la srl a rifondere alla vedova 40.453 euro di spese processuali.
Il motivo? Tra il 2010 e il 2013 il professor Ferro aveva contribuito al progetto con cospicui finanziamenti. Per il futuro Angelo Ferro si era impegnato a concedere ulteriori prestiti al nipote «con previsione di una loro futura restituzione da parte dell’ingegnere Cavagnis, una volta positivamente terminata l’operazione di vendita dell’immobile con la realizzazione di utili in capo alla Sviluppo 25 Srl», si legge nella sentenza. Una “promessa” che non implica nessun obbligo giuridico, ha precisato il giudice. Peraltro l’imprenditore-professore «aveva rinunciato alla restituzione (dei prestiti stessi)...».
Tuttavia sempre Ferro «si era accollato i debiti maturati dal nipote... qualora la vicenda si fosse chiusa in negativo». Anche in questo caso chiara la conclusione: «Una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di un obbligo... perché la coazione all’adempimento contrasta con il requisito della spontaneità della donazione». Insomma l’atto di chi “dona” deve essere (e restare) libero.
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