Il giudice del lavoro ordina di risarcire il professor Ambrosini

Illegittima la sospensione dell’ex direttore della Clinica ostetrico-ginecologica: incasserà 79 mila euro dall’Azienda
PD 12 OTTOBRE 2004 G.M. PROF AMBROSINI ANTONIO (CARRAI) PROF AMBROSINI ANTONIO (CARRAI)
PD 12 OTTOBRE 2004 G.M. PROF AMBROSINI ANTONIO (CARRAI) PROF AMBROSINI ANTONIO (CARRAI)

PADOVA - Il giudice del Lavoro dà ragione al professor Antonio Ambrosini, ex direttore della Clinica ostetrico-ginecologica. E, accogliendo il ricorso del medico, gli ha riconosciuto un risarcimento danni per complessivi 79 mila euro, con gli interessi e la rivalutazione, oltre al rimborso del 50 per cento delle spese legali per circa 7 mila euro. Accusato di aver partecipato a un convegno a Shangai, in Cina, e contemporaneamente di aver percepito danaro per interventi intramoenia (in regime libero-professionale) risultando la sua presenza in sala operatoria, il professore era stato sospeso dall’incarico il 3 novembre 2008 dall’allora manager dell’Azienda ospedaliera Adriano Cestrone.

Sospeso fino all’anno successivo quando, il 6 ottobre 2009, con una lettera inviata ai vertici dell’Azienda e dell’Università (il rettore Zaccaria e l’allora preside di Medicina Palù) il medico aveva preferito uscire di scena con il pensionamento in anticipo di un anno rispetto alla scadenza dei 72 anni previsti per la quiescenza. E con una promessa: «Rimane fermo il mio diritto a ottenere il giusto ristoro dell’ingente danno subito a causa del provvedimento di sospensione adottato lo scorso anno».

Così è stato. Tutelato dall’avvocato Cesare Janna, l’ex direttore Ambrosini ha avuto ragione con un provvedimento firmato dal giudice Mauro Dalla Casa che ha ritenuto illegittimo quel provvedimento sospensivo. Certo è stato un risarcimento più limitato di quel che aveva chiesto. Ma anche l’Azienda, da parte sua, aveva fatto causa al medico.

E, nella guerra legale che, tra le due parti, si era scatenata su più fronti sia in sede civile che amministrativa, l’ente sanitario a sua volta aveva reclamato un risarcimento di diverse centinaia di migliaia di euro, contestando oltre una settantina di irregolarità e di disfunzioni nella gestione della clinica. Risarcimento, quest’ultimo, negato (i due procedimenti erano stati riunificati). Il giudice ha riconosciuto al professore i danni morali non tanto derivanti direttamente dal provvedimento sospensivo (“congelato” dal Consiglio di Stato) quando dall’eco mediatica che la notizia aveva avuto, provocando un pregiudizio al medico.

«Non abbiamo mai sostenuto che il mio assistito abbia svolto l’intervento mentre si trovava all’estero per un convegno» spiega l’avvocato Cesare Janna, «E ciò risulta da una corretta lettura del conto prestazione che registra l’intervento eseguito in regime libero-professionale dal dottor Erich Cosmi». Per quanto concerne la somma incassata, una quota va all’Azienda, un’altra parte della quota ai medici: la suddivisione della somma fra Ambrosini e Cosmi, aveva rilevato il legale, riguardava esclusivamente il rapporto tra i due sanitari. Da qui l’illegittimità del provvedimento di sospensione adottato sulla base di presupposti non esatti. Peraltro ogni altro rilievo economico ricade nell’ambito della giurisdizione della Corte dei Conti. Ed è attraverso la procura generale della Corte dei Conti che dovrebbe essere fatto valere da parte dell’Azienda ospedaliera.

 

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