Padova, Iva legittima sulle bollette dei rifiuti. La Cassazione dà ragione a Etra

Sentenza della Corte a sezioni riunite su un contenzioso vinto dalla Veritas  Ora l’azienda farà appello in tutte le numerose cause sinora perse nel Padovano
SBRISSA - FOTOPIRAN - CITTADELLA - SEDE ETRA CITTADELLA
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PADOVA. Le sezioni unite della Cassazione confermano la linea di Etra: è giusto applicare l'Iva sui rifiuti, perché si tratta di una tariffa e non di un tributo. E la multiutilities tira un sospiro di sollievo dopo le decine di cause in cui è emersa la necessità di rimborsare l'Iva ai consumatori. Il massimo grado civile si è espresso nel contesto di una causa avviata da un utente di Veritas - società pubblica per la raccolta rifiuti di Venezia - sempre per un contenzioso sull’Iva: il giudice territoriale aveva dato ragione all’utente e la società è andata davanti alla suprema corte. «Gli “Ermellini”», fa sapere Etra, «hanno ripercorso il complesso iter legislativo che ha portato alla nascita della Tia1 e alla sua trasformazione in Tia2».

Si fa riferimento alla Tariffa di igiene ambientale. «Si tratta di un percorso che ha spesso lasciato ampi margini di valutazione da parte dei giudici territoriali in merito all’interpretazione della natura tariffaria o tributaria della Tia2. L’articolata sentenza fa giurisprudenza per tutti, inclusa Etra, più volte coinvolta nei contenziosi avviati dai cittadini che si sono rivolti ai giudici per vedersi restituire l’iva in bolletta, con esiti talvolta favorevoli e talvolta contrari». Le sezioni unite sono scese nel dettaglio dell'interpretazione dell'articolo 238 del decreto legislativo 152 del 2006, sottolineando come la tariffa sia “rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti al servizio e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio», aggiungendo poi che viene assegnata «natura di “corrispettivo” alla tariffa, parametrando l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti».

Conclusione: «La natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad Iva».

«Si tratta di considerazioni di diritto piuttosto complesse che solo la sezione riunita della Corte di Cassazione poteva dirimere», sottolinea il presidente di Etra Andrea Levorato, «nel corso degli ultimi mesi ci sono stati molti contenziosi presentati ai giudici territoriali in merito all’Iva sulle bollette che Etra, come già ribadito, ha dovuto porre in bolletta anche su obbligo e richiesta dell’Agenzia delle Entrate. I giudici si sono di volta in volta appellati a principi corretti, ma opposti, per accogliere o respingere le istanze, proprio perché mancava un indirizzo preciso, ora l’indirizzo preciso è arrivato, è importante in questa fase riconoscere la correttezza della ricostruzione fatta dalla Suprema Corte ed evitare di avviare nuove cause contro la società. Ovviamente», sottolinea Levorato, «in difesa del pubblico interesse, saremo costretti a fare appello contro tutte le sentenze che hanno visto Etra ingiustamente soccombente».––

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