Risarcito dal ministero il bidello licenziato per colpa della scuola
Beffato dalla “sua” prima scuola, licenziato due volte, ma alla fine risarcito dal ministero. È la triste avventura di cui è stato vittima il 35enne collaboratore scolastico Luigi Iannuzzi, finito in tribunale a doversi difendere da accuse di falso in fase di assunzione. Alla fine dei giochi però, lui è risultato assolutamente incolpevole, mentre due scuole padovane (e quindi il ministero dell’Istruzione) sono state condannate a pagare tutti i suoi stipendi arretrati e un pesante indennizzo.
A portare tutti in tribunale era stato lo stesso Iannuzzi, difeso dagli avvocati Filippo Angonese e Carlo Maria Cavinato. I fatti risalgono all’anno scolastico 2018-2019 e inizio 2020, quando Iannuzzi, iscritto alle graduatorie d’istituto come personale Ata, grazie al punteggio accumulato dopo l’esperienza biennale in una scuola ad Acerra (Na), viene assunto dal Cpia di Padova per una supplenza di circa tre mesi. Quasi due mesi dopo, il centro impiego per l’istruzione degli adulti che lo ha assunto chiede all’Inps la verifica delle dichiarazioni rilasciate da Iannuzzi per accumulare punti. La risposta dell’Inps è impietosa: non esistono rapporti di lavori precedenti e di conseguenza contributi a favore di Iannuzzi. Secondo il Cpia quindi Iannuzzi avrebbe mentito, rischiando una denuncia penale, per migliorare il proprio punteggio. I dirigenti scolastici lo licenziano. Lui però resta iscritto in graduatoria e a distanza di mesi viene assunto dall’istituto “Don Bosco”. Ma non fa neanche in tempo a entrare in servizio che viene licenziato per gli stessi motivi. Iannuzzi stavolta non ci sta e i suoi legali impugnano la decisione. Dimostrano in tribunale come sia stato l’istituto di Acerra a non avergli mai pagato i contributi, e come le due scuole padovane non abbiano approfondito sufficientemente la vicenda, decidendo di perseverare nella decisione più dura. Il giudice del Lavoro Maurizio Pascali ha condannato il Miur a pagare gli stipendi spettanti a Iannuzzi dal giorno del licenziamento alla scadenza del contratto e a un risarcimento equivalente a dodici mensilità. —
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