Scuola, riconosciuti carriera e scatti anche ai precari

È il tempo del precariato: così spesso l’immissione definitiva in ruolo si verifica per molti insegnanti quando alle spalle sono già stati maturati 5, 6 anche 10 o 15 anni di servizio. Eppure a questi docenti, di fresca nomina come lavoratori a tempo indeterminato, spesso già ultraquarantenni con un passato professionale di anni, la normativa italiana non riconosce al 100% il periodo svolto da precari ai fini del l’anzianità di servizio e del relativo trattamento economico, ovvero degli scatti di anzianità e dei conseguenti aumenti di stipendio. Una sentenza del giudice del lavoro padovano Barbara Bortot cambia tutto. Sentenza sollecitata dal ricorso di dieci insegnanti tutelati dal sindacato autonomo Gilda e patrocinati dagli avvocati Marco Cigni e Attilio De Martin. Sulla base del principio di parità di trattamento o di non discriminazione, contenuto nella clausola 4 della Direttiva europea numero 70 del 1999, il giudice ha accolto la domanda degli insegnanti da poco in ruolo, stabilendo il loro diritto al «riconoscimento ai fini economici e giuridici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, come come al personale assunto a tempo indeterminato», condannando il Ministero dell’Istruzione «a collocare ciascuno dei ricorrenti al livello stipendiale pari all’anzianità di servizio maturata e a corrispondere le relative differenze di retribuzione». Il Ministero dovrà pure pagare le spese di lite di 4 mila e 500 euro.
I docenti- la più giovane di 45 anni, il più vecchio di 62 - sono attivi in alcune note scuole superiori come il Ruzza-Pendola, lo Scalcerle e il Duca degli Abruzzi di Padova, l’Alberghiero di Abano, il Newton di Camposampiero e il De Nicola di Piove di Sacco. Tra il 2004 e il 2007 l’attesa assunzione a tempo indeterminato: dopo il previsto anno di prova, tutti hanno chiesto e ottenuto il pieno riconoscimento del servizio pregresso (svolto in qualità di precari sempre nella scuola) per la ricostruzione della carriera. Ma l’articolo 485 del Testo Unico 297 del 1994 prevede un riconoscimento “azzoppato”: pieno per il primo quadriennio non in ruolo che vale nell’anzianità di servizio come per un docente a tempo indeterminato, di due terzi soltanto per gli anni di precariato successivi. «Non sussistono ragioni oggettive atte a giustificare una diversa valutazione del servizio... - hanno rilevato i legali - Il personale ricorrente ha svolto il servizio pre-ruolo con gli stessi requisiti soggettivi e le medesime funzioni del personale docente di ruolo... Si tratta di insegnanti, inclusi nella graduatoria provinciale, già abilitati all’insegnamento, idonei all’immissione in ruolo... Non si comprende quali possano essere gli elementi atti a giustificare un trattamento differenziato tra servizio pre-ruolo e servizio di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e dell’attribuzione degli scatti di anzianità». Prospettazione condivisa dal giudice Bortot: «La situazione indicata dai ricorrenti si pone in palese violazione della clausola 4 recepita dalla Direttiva europea... Il principio di non discriminazione contenuto in tale clausola della Direttiva è ex se sufficiente a fondare la pretesa dei lavoratori e impone al giudice nazionale di disapplicare gli atti interni (l’articolo 485 del testo Unico 297/94) a essa contrari».
Cristina Genesin
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova