Sita, il giudice boccia le compensazioni per il servizio pubblico dal 1996 al 2010

Dopo 11 anni finisce la querelle in tribunale tra Sita Spa, Regione e Provincia. Tira un sospiro di sollievo l’ente di piazza Antenore, dopo che da Venezia hanno rigettato il ricorso presentato della...
IN FOTO UN AUTOBUS DELLA SITA L'INCROCIO CON VIA GAFFARELLO DOVE I RESIDENTI HANNO FATTO UNA PETIZIONE CONTRO IL PASSAGGIO DEI CAMION
IN FOTO UN AUTOBUS DELLA SITA L'INCROCIO CON VIA GAFFARELLO DOVE I RESIDENTI HANNO FATTO UNA PETIZIONE CONTRO IL PASSAGGIO DEI CAMION

Dopo 11 anni finisce la querelle in tribunale tra Sita Spa, Regione e Provincia. Tira un sospiro di sollievo l’ente di piazza Antenore, dopo che da Venezia hanno rigettato il ricorso presentato della società che si occupava del trasporto pubblico fino al 2010. In ballo c’erano 75,5 milioni di euro, chiesti da Sita a titolo di compensazione dei minori introiti conseguiti dopo l’imposizione degli obblighi di servizio pubblico per il periodo 1996-2010. I giudici hanno rigettato l’istanza, condannando la società a rifondere le spese di lite a Provincia e Regione. Da Sita sostenevano di aver svolto il servizi di trasporto pubblico locale prima (dal 1995 al 2000) in forza della concessione di pubblico servizio e poi (dal 2001) con contratti di servizio. La normativa, secondo l’azienda, prevedeva l’obbligo per le amministrazioni di pagare l’impresa con «compensazioni», in modo da garantire l’integrale copertura dei costi, l’adeguamento nel tempo delle compensazioni rispetto all’inflazione, il rimborso delle spese generali e il riconoscimento di un’utile d’impresa. Il giudice ha rigettato le domande, accogliendo l’interpretazione della normativa comunitaria e nazionale proposta dalla Provincia e dalla Regione Veneto. «Il giudice ha decretato che il calcolo delle compensazioni deve avvenire sulla base di parametri oggettivi fissati in via preventiva», evidenzia il presidente della Provincia, Enoch Soranzo. «Il contratto non prevede ulteriori compensazioni e il corrispettivo previsto è già comprensivo di ogni onere. L’azienda quindi ha diritto alla sola remunerazione finanziaria prevista nei contratti di trasporto da essa volontariamente concluso con gli Enti locali». (l.p.)

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