Unioni civili, la Camera dice sì: ecco l'ABC della legge

La legge introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie di fatto etero. Per le prime arrivano le unioni civili, che prevedono una serie di diritti e doveri molto forti tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le coppie di fatto etero nascono le convivenze con obblighi reciproci
Foto dal profilo Facebook della Camera
Foto dal profilo Facebook della Camera

ROMA. La Camera dei deputati conferma il voto del Senato sul disegno di legge sulle unioni civili con 372 voti a favore, 51 contrari e 99 astenuti. Il testo introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie di fatto etero. Per le prime arrivano le unioni civili, che prevedono una serie di diritti e doveri molto forti, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le coppie di fatto etero nascono le convivenze, con obblighi reciproci.

Unioni, oggi la fiducia. La delusione della Cei:"Una forzatura votare così la legge"
Il ministro delle Riforme costituzionali e Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, durante il question time in aula alla Camera, Roma 12 marzo 2014. ANSA/CLAUDIO PERI
Ecco i punti principali della legge:

COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE: L’unione va sottoscritta davanti a un ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni e iscritta in un registro comunale. Ci sono però dei limiti. Non si può procedere all’unione civile se una delle parti è ancora spostata, se ha meno di 18 anni (a meno che non venga rilasciata un’autorizzazione), se ha un’interdizione per infermità mentale, se è parente con il partner, se è stata condannata in via definitiva per omicidio o tentato omicidio del coniuge del partner. Nel caso si tratti di persone dello stesso sesso, l’unione viene chiamata "specifica formazione sociale".

COGNOME: le parti, "per la durata dell'unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome". In pratica, non c'è l'obbligo di usare il cognome dell’uomo come cognome comune.

OBBLIGHI RECIPROCI: "Dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione". Non c'è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. "Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni". si può sciogliere l’unione dopo tre mesi di separazione (e non dai sei ai dodici come nel matrimonio) o nel caso in cui non venga “consumata”.

VITA FAMILIARE: "Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato". Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.

REGIME PATRIMONIALE: il regime ordinario è la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale. Per sistemare la questione patrimoniale si può procedere con una scrittura privata o con un atto pubblico che dovrà poi essere registrato da un notaio o da un avvocato e trascritto nel registro anagrafico del Comune.

PENSIONE, EREDITA' E TFR: è la parte che danneggia maggiormente gli eventuali figli di uno dei due partner, che oggi sarebbe l'unico beneficiario della pensioni di reversibilità, dell'eredità e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell'unione. Per la successione valgono le norme in vigore per i matrimoni: al partner superstite va la "legittima", cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

SCIOGLIMENTO: si applicano "in quanto compatibili" le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sarà obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.

ADOZIONI: La legge esclude esplicitamente l'adozione legittimante. Nel testo è stata inserita una dicitura ultronea: "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti", che secondo taluni dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti mentre per Ncd la inibirebbe.
Cos'è la stepchild adoption: un minuto per conoscerla


CONVIVENZE DI FATTO: sono quelle tra "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in carcere e in ospedale.

DONAZIONE ORGANI: Ciascun convivente "può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

CASA: in caso di morte di uno dei partner, l'altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto è proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto è titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.

REGIME PATRIMONIALE: i conviventi "possono" sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che può prevedere la comunione dei beni.

ALIMENTI: in caso di cessazione della convivenza, "il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento". Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.

Argomenti:unioni civili

Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova