Attestazioni azzerate: servono altri moduli

Il tribunale amministrativo del Veneto entra nel merito «Iniziativa comunale con una forte carica ideologica»
La delibera del consiglio Conunale di Padova del 4 dicembre 2006 sul riconoscimento di diritti alle persone in convivenze non matrimoniali si colloca in un contesto di legittimità. Ma la modulistica annessa al provvedimento va corretta. E' la clamorosa sentenza emessa dalla prima sezione del Tar del Veneto presieduta dal giudice Bruno Amoroso, con Italo Franco e Fulvio Rocco rispettivamente consigliere e consigliere estensore. Il tribunale amministrativo, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dagli avvocati Ivone Cacciavillani e Giovanni Artini, annulla i soli modelli allegati al provvedimento del primo febbraio 2007 adottato dal sindaco di Padova «ordinandone le correzioni secondo quanto disposto dalla presente sentenza». Morale della favola: Flavio Zanonato dovrà «sollecitamente eliminare le difformità della modulistica in esame nel rispetto all'ordinamento vigente». Vanno tolti «evidenti errori ed omissioni in essa presenti e presumibilmente compiuti con intenzionalità», tali da indurre terzi «all'equivoco che il ricorrente pretende sia rimosso». Niente più «confusione» tra famiglia nucleare e famiglia anagrafica basata su vincoli affettivi. Il rilievo più pregnante del ricorso lo si coglie nel passaggio dove si afferma che «all'iniziativa comunale è sottesa una forte carica ideologica». Carica ideologica che «nell'attuale momento politico vorrebbe essere antesignana e apripista».


Una sfida giudiziaria in punta di diritto amministrativo. Il ricorrente rimarca altresì che il sindaco di Padova, nel dare attuazione alla delibera, avrebbe «legittimato ad ottenere il certificato anagrafico non soltanto i residenti ma anche i richiedenti la residenza». Il tutto senza disporre alcuna verifica sul campo.

Il Comune si costituisce in giudizio con l'avvocatura civica composta dai legali Carlo De Simoni, Alessandra Montobbio, Vincenzo Tizzoni, marina Lotto, Paolo Bernardi, Alberto Bicocche e Paolo Munari. Si ribatte che tutte le posizioni anagrafiche desumibili dagli atti in possesso dell'amministrazione comunale «possono essere attestate e certificate dall'ufficiale d'anagrafe, d'ordine del sindaco». In pratica il sindaco avrebbe semplicemente disposto, nel pieno rispetto della normativa vigente, che «possono essere rilasciate su richiesta degli interessati le attestazioni d'iscrizione all'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica, costituita da persone coabitanti legate da vicoli affettivi».


I giudici del Tar rilevano come l'ordinamento individui tre distinti status soggettivi attraverso i quali le persone risultano iscritte nei registri dell'anagrafe: singola persona, famiglia e residenza. Ciò detto, la popolazione anagrafca di ciascuna persona «è archiviata sia individualmente sia all'interno di una famiglia o di una convivenza, intesa quale insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune». Allo stato attuale, una famiglia anagrafica deve possedere due elementi costitutivi di fondo: presenza tra i membri di un vincolo familiare o effettivo e dimora abituale nella stessa abitazione. Ne consegue un fondamentale tratto distintivo: la famiglia anagrafica è nozione ben diversa da quella di famiglia «nucleare» o «civile», ossia composta da persone unite in matrimonio con effetti civili riconosciuti. Ne consegue che «la famiglia anagrafica e la famiglia nucleare o civile possono anche non coincidere».

La struttura di famiglia nucleare risulta infatti «cristalizzata dal rapporto instaurato dal matrimonio tra coniugi, con obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alle necessità economiche, alla collaborazione nell'interesse della famiglia» I coniugi riultano altresì vincolati alla coabitazione e in tal senso «fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa».
Argomenti:diritti civili

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