La guida. Cosa si rischia se si dichiara il falso in un'autocertificazione? Si può contestare una multa? Come affrontare i controlli delle forze dell'ordine

1) Dichiarare il falso nell’autocertificazione è reato? Cosa rischio?

È reato e si rischiano conseguenze penali a dichiarare informazioni false nel modulo di autocertificazione da consegnare a Polizia e Carabinieri. Nel peggiore dei casi c’è il carcere fino a 6 anni.

Le conseguenze sono ben più gravi della semplice multa, dato che si tratta di un reato vero e proprio, dal quale può derivare la denuncia per falso in attestazione e la condanna da 1 a 6 anni in carcere, in base alla gravità del fatto commesso.

Il motivo è semplice: quando un cittadino consegna l’autocertificazione, compilata e firmata, alle forze dell’ordine, si assume la responsabilità civile e penale delle informazioni rese: per questo nome e cognome, indirizzo di residenza/domicilio e motivi che giustificano lo spostamento devono essere veri. In caso contrario, scatta la disciplina prevista dall’articolo 495 del Codice penale.

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2) Autocertificazione falsa, come avvengono i controlli?

Il modulo di autocertificazione deve essere consegnato alle forze dell’ordine durante i controlli a campione e chi non ne è munito può richiederlo direttamente agli agenti e compilarlo in loco.

In genere il controllo sulla veridicità delle informazioni rese non avviene al momento, ma dopo qualche giorno o settimana, a meno che non ci siano sospetti evidenti che la persona fermata abbia violato il coprifuoco o il divieto di spostamento senza motivo.

La verifica delle informazioni può avvenire chiamando il datore di lavoro, le strutture sanitarie o incrociando gli indirizzi di provenienza e destinazione scritti sul modulo.

3) Si può correggere un errore nell’autocertificazione?

Chi consegna l’autodichiarazione con informazioni errate (volontariamente o per distrazione) deve provvedere immediatamente a correggere quanto scritto con una nuova dichiarazione da sostituire alla precedente. Questa deve essere espressamente identificata come sostitutiva rispetto all’autocertificazione appena consegnata.

4) Posso contestare una multa? Cosa devo fare e a chi devo rivolgermi? *

I profili sono vari. Un conto è formalizzare una autocertificazione che annovera un motivo non rientrante nei motivi legittimi per circolare, vale a dire lavoro, salute o estrema necessità.

In questo caso il cittadino può vedersi accollata solo una sanzione amministrativa, da un minimo di 400 a un massimo di 1000 euro. In questo caso ci sono comunque 30 giorni per far pervenire le dichiarazioni difensive al prefetto del territorio di competenza.

Se la contestazione avviene per misure adottate dal Dpcm, l’autorità competente a ricevere le deduzioni è il prefetto. Se invece la contestazione riguarda misure adottate con un’ordinanza regionale o comunale allora l’autorità competente a ricevere la memoria difensiva del cittadino che si sente ingiustamente sanzionato è o il sindaco o il presidente della Regione.

PER APPROFONDIRE:

Ma non è finita qui. Laddove ciò non dovesse andare a buon fine, l’ordinanza regionale o comunale può essere impugnata davanti al giudice di pace, sempre entro 30 giorni.

Di recente è intervenuta una pronuncia della Corte costituzionale (12-3-2021) dove si dichiara illegittima una legge della regione Valle d’Aosta per misure di contenimento per la diffusione del virus. La Consulta dice che la Regione non poteva emettere quella normativa, perché c’è competenza diretta dello Stato.

Nel caso in cui invece un cittadino venga multato perchè ha dichiarato il falso nell’autocertificazione, si rientra in ambito penale. C’è stata una pronuncia del 27-1-21 in cui è stato affermato che le limitazioni alla libertà di circolazione previste dal Dpcm non sarebbero valide perché si tratta di atto amministrativo e il Dpcm non ha natura legislativa.

Pochi giorni fa un Gip (giudice per le indagini preliminari) ha prosciolto un indagato perché ha valutato che nell’autocertificazione non ci sia il falso, in quanto il Dpcm non può vietare la libertà di circolazione.

Siamo in fase di giurisprudenza di primo grado, ce ne sono altri di esempi come questo e si vedrà l’evoluzione nei prossimi mesi.

Sono le forze dell’ordine che accertano l’eventuale falsità dell’autodichiarazione, in automatico scatta il procedimento penale, fino all’eventuale processo. L’indagato ha facoltà di nominare un suo avvocato di fiducia o avvalersi di un avvocato d’ufficio.

Dal marzo 2020 è stata stralciata l’incriminazione relativa all’articolo 650 del codice penale: chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. —

*analisi legale dell’avvocato Francesco Borsetta, componente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Udine

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