Juve Stadium chiusa due turni la Curva sud
TORINO. Obbligo di disputare due gare con il settore dello Juventus Stadium denominato «Settore Sud» privo di spettatori e ammenda di 50.000 euro alla Juventus e solo ammenda di 50.000 euro al Torino. Lo ha deciso il giudice sportivo della serie A Gianpaolo Tosel in seguito a quanto accaduto domenica allo stadio Olimpico nel corso del derby della Mole tra Torino e Juventus. In pratica i tifosi della Signora non potranno festeggiare in casa lo scudetto. La società bianconera ha deciso di presentare ricorso perché, rileva, «le enormi incongruenze che hanno portato alle decisioni odierne del giudice sportivo. I dispositivi di sicurezza e le telecamere dello Stadio Olimpico di Torino a disposizione delle Forze dell’Ordine non hanno, allo stato attuale, permesso di individuare il o i materiali autori dell’atto deliquenziale. Tale circostanza ripropone l’urgenza di dotare ogni impianto sportivo di sistemi di controllo all’avanguardia, per evitare di giungere alla paradossale vicenda odierna: in assenza del responsabile materiale si punisce, oltremodo, il responsabile, o peggio il presunto responsabile, oggettivo. La contraddizione è evidente. Il settore ospiti dello stadio Olimpico di Torino ospitava circa 1400 tifosi juventini, mentre il settore denominato Tribuna Sud dello Juventus Stadium è normalmente occupato da circa 9800 persone. Ancora una volta si colpisce una folla indiscriminata poiché non si è stati in grado di individuare i reali responsabili e, forse, neppure la reale dinamica dei fatti».
Il giudice Tosel, invece, ha deciso per la chiusura della Curva sud dopo aver «sgombrato il campo da ogni ragionevole dubbio circa la paternità ai tifosi bianconeri del lancio della bomba-carta, e per questo la Juventus «deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la tale violenta condotta dei propri sostenitori» scrive il Giudice. «La consequenziale sanzione deve necessariamente riflettere la particolare gravità del fatto, un atto delinquenziale per la potenzialità lesiva del materiale esplodente utilizzato. Entrambe le società devono rispondere per l’ininterrotto e pericoloso lancio nel corso della gara da parte delle proprie tifoserie di innumerevoli bengala, fumogeni e bottiglie».
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